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Guida all'autocertificazione di Anagrafe

L'autocertificazione è obbligatoria anche per i privati.

Già dal 1° gennaio 2012, con la modifica dell'art. 40 del DPR n.445/2000 operata dall'art.15 della Legge n.183 del 12/11/2011, i cittadini, nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e con i gestori di pubblici servizi, non possono più presentare certificati rilasciati da altre Pubbliche Amministrazioni, ed al loro posto dichiarano, sotto la propria personale responsabilità, stati, fatti e qualità certificabili da Pubbliche Amministrazioni, tramite le "dichiarazioni sostitutive di certificazioni" (art. 46 DPR 445/2000), e le "dichiarazioni sostitutive dell’atto notorio" (art. 47 DPR n. 445/2000), dette comunemente autocertificazioni.

Dal 15 settembre 2020, anche i soggetti ed enti privati, come banche, assicurazioni, notai, avvocati, devono accettare le autocertificazioni di stati, fatti e qualità certificabili dalla pubblica amministrazione, ai sensi degli artt.2 e 71 del DPR n.445/2000, modificati dall'art. 30-bis del D. L. n. 76/2020, convertito con L. n. 120/2020, noto come "Decreto Semplificazioni".

L'autocertificazione semplifica la dimostrazione di stati, fatti e qualità certificabili, e azzera i costi perchè non è più necessario:

  1. andare allo sportello del Comune e presentare la richiesta;

  2. acquistare la marca da bollo di € 16,00, in quanto l'autocertificazione è esente dall'imposta di bollo;

  3. autenticare la firma.

Validità temporale dell'autocertificazione

Le autocertificazioni hanno la stessa validità temporale dei certificati che sostituiscono, ai sensi dell'art. 48 del DPR 445/2000.

Pertanto, hanno validità illimitata le autocertificazioni di stati, qualità e fatti non soggetti a modificazione, come ad es. la nascita, mentre le autocertificazioni di stati, qualità e fatti soggetti a modifica, come la residenza e lo stato di famiglia, hanno validità massima di 6 mesi dalla data di dichiarazione (art. 41 DPR 445/2000).

E' possibile l'utilizzo dell'autocertificazione "scaduta" mediante una dichiarazione fatta sul documento stesso, in cui si dichiara che le informazioni in essa contenute sono valide perché non hanno subito variazioni, firmata dall'interessato senza autentica.

Verifica delle autocertificazioni

Le Pubbliche Amministrazioni, i gestori di servizi pubblici (art.43 e art. 71 del DPR 4545/2000) ed i privati (art. 71 del D.P.R. 445/2000) riscontrano la veridicità delle dichiarazioni richiedendola all'Amministrazione certificante anche tramite strumenti informatici o telematici, come ad esempio la posta elettronica e la PEC.

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